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Limite all’uso del contante e nuove regole per gli assegni


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[aggiornamento del 29 agosto 08]

Le misure d’urgenza introdotte dal DL 112/08 riporta a 12.500 euro la soglia oltre cui non si possono effettuare trasferimenti di contanti, per gli assegni trasferibili e anche per il saldo dei libretti di deposito.
Di fatto, dopo solo 2 mesi, viene abolita la norma che aveva abbassato il limite a 5.000 euro.
Inoltre viene anche eliminato l’obbligo di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibili.

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(copio un’informativa che un mio amico ha ricevuto dalla sua banca…)

Ti informiamo che dal 30 aprile 2008 entrano in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio), in tema di:

Assegni bancari e circolari

  • Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”.
  • Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola “NON TRASFERIBILE”. In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
  • Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola “NON TRASFERIBILE”, ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L’assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l’assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
  • I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
  • Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo “a me stesso”, “a me medesimo” o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l’incasso da parte del correntista stesso.
  • Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.

Denaro contante e titoli al portatore (compresi i libretti di deposito al portatore

  • È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro; il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Libretti di deposito al portatore

Oltre alle limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al portatore si applicano anche le seguenti specifiche disposizioni:

  • Il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30 aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
  • I libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a 5.000 euro esistenti al 30 aprile 2008 devono essere estinti oppure ricondotti ad un saldo inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
  • In caso di trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente, entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento. Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008, è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato ceduto rilasci alla banca un’autocertificazione relativa al trasferimento stesso.

*Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
** L’unica eccezione riguarda chi pone all’incasso l’assegno, che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga identificato al momento dell’incasso medesimo.
*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore..

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(qui di seguito copio invece un’informativa speditagli dal suo commercialista… )

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A partire dal 30 aprile 2008 cambiano radicalmente le regole sull’uso del contante e degli assegni al portatore, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .

Di seguito le più importanti novità…

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Il comma 1, dell’art.49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro).

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000 euro, effettuata in momenti diversi.

Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per 12.000 euro (IVA compresa) effettuato in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale.

Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sotto soglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000 euro. In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 5.000 euro, sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente all’operazione fra soci e società recante data certa).

NUOVA DISCIPLINA SUGLI ASSEGNI

I commi da 4 a 11 dell’art.49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari.

In sintesi:

  • I moduli di assegni devono essere muniti della clausola di non trasferibilità, fin dal momento del rilascio.
  • Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000 euro e, per ciascuna girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
  • Gli assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente (con intestazione “a me stesso”, “a me medesimo”, “m.m.”) potranno essere girati unicamente dal traente per l’incasso presso una banca o Poste Italiane Spa, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo a mezzo girata.
  • Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e la guardia di finanza potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
  • Gli assegni (anche se di importo inferiore a 5.000 euro) rilasciati in forma libera, cioè senza la clausola di non trasferibilità, dovranno recare la girata “piena” in quanto il beneficiario dell’assegno va identificato con il nome o la ragione sociale e quando lo stesso procede alla girata deve indicare, a pena di nullità, il suo codice fiscale. Scompare quindi la girata “in bianco”.

ASSEGNI POST-DATATI

Seppure le disposizioni sugli assegni si rendano applicabili a partire dal 30 aprile 2008, le stesse non mancano di avere ripercussioni su quelli emessi precedentemente a tale data ma con scadenza successiva (c.d. assegni post-datati), in quanto:

  • per quelli emessi con le formule “a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.”, ecc. l’incasso potrà avvenire solamente dal traente;
  • per quelli che nel frattempo sono stati girati più volte occorre procedere all’integrazione delle girate con l’indicazione per ciascuna di esse del codice fiscale, a pena di nullità (la banca non sarà tenuta a pagare l’assegno);
  • per quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro, in presenza di girate, la presentazione all’incasso di tale assegno determinerà l’obbligo di segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) da parte della banca, con riflessi sanzionatori.

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI E POSTALI

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro e, se superiore, i libretti devono essere estinti entro il 30 giugno 2009 ovvero il saldo deve essere ridotto sotto la soglia.

SANZIONI

I comportamenti in contrasto con le disposizioni sopra riportate (utilizzo di denaro contante o di assegni non conformi alla legge) saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la Guardia di Finanza).

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione ecc.) hanno l’obbligo di comunicare al MEF la notizia delle infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante, di cui abbiano avuto notizia nello svolgimento della loro attività.

L’art.51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, (e quindi anche nella veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l’obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEF o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto dei 250.000 euro).

L’art.58, comma 7, del D.Lgs. in commento, conferma, in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo non segnalato, (dall’1% al 40% invece la sanzione prevista per chi commette l’illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la Guardia di Finanza).

Creative Commons License photo credit: cbcastro


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2 commenti a “Limite all’uso del contante e nuove regole per gli assegni”

  1. pietro robecchi scrive:

    per l’estinzione di un libretto di risparmio al portatore di € 5.500,00 rilasciatomi da 6 anni, la banca mi ha chiesto spese di 400 euro liquidandomi con 5.100,00 euro. E’ giusto???
    E’ possibile avere una risposta?
    Pietro Robecchi

  2. DoZ scrive:

    Credo sia un addebito illegittimo, comunque per chiedere chiarimenti e pareri migliori del mio consiglio vivamente una visita al sito dell’ADUC.
    Auguri per il rimborso!

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