IVA 21%

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Meno tasse per tutti” era lo slogan vincente; come diceva mio papà “meglio prendere dai poveri che dai ricchi: hanno poco da dare, ma sono in molti“.

Ecco quindi scattare l’aumento dell’Iva del 1% – da 20 a 21 – che alla fine comporterà un aumento di 1 euro lordo (quindi 83,3 centesimi netti) ogni 100 euro spesi, che in fondo in fondo, per la gente che ormai spende poco comunque, non comporterà poi questo grande aumento, visto anche il fatto che probabilmente molti commercianti, piuttosto che perdere clienti con aumenti indesiderati, preferiranno pagare questo 1% di tasta propria!

Il commercialista mi comunica quindi che…

La manovra correttiva (legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del D.L. 138/2011) è stata pubblicata oggi nella Gazzetta Ufficiale e poiché la decorrenza è prevista dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione, analizzano di seguito il principale effetto di tale provvedimento: l‟aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.

Decorrenza: 17 settembre 2011
Momento a decorrere dal quale deve essere applicata la nuova aliquota del 21% in luogo del 20%:

Assume determinante rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione in quanto:

  • le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 resteranno soggette alla vecchia aliquota del 20%;
  • le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 saranno soggette alla nuova aliquota del 21%.

In particolare si ricorda che:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione (emissione del documento di trasporto);
  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
  • le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall‟avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Alcuni casi particolari

Fatturazione differita per le cessioni di beni:

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, la data discriminante per l‟applicazione delle due diverse aliquote IVA (20% o 21%) coincide con la data di consegna o spedizione dei beni.

Anticipazione del momento impositivo:

  • gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 sono soggetti all‟aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l‟aliquota del 21%;
  • il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico, è soggetto all’aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.

Note di variazione:

Le note di variazione emesse dopo la variazione dell’aliquota ordinaria al 21% devono riportare l‟aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.

Operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici:

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli enti pubblici tassativamente elencati nell’art.6 comma 5 del D.P.R. 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, istituti universitari, ASL, Camere di commercio, ecc.), l‟IVA risulta esigibile alla data del pagamento del corrispettivo.
Tenuto conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l‟operazione si considera effettuata (es. consegna del bene, in caso di cessione), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare l‟aliquota IVA del 20% (anziché quella del 21%) se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011.
La fattura dovrà, invece, riportare l‟aliquota ordinaria del 21% se viene emessa e/o registrata a partire da tale data.
In altri termini, per l‟applicazione dell’aliquota del 20%, non è sufficiente che la fattura sia emessa prima della data di cui sopra ma è necessario che la stessa risulti anche registrata.

Soggetti che applicano il regime dell’IVA “per cassa”:

Il documento IVA dovrà evidenziare la nuova aliquota solo se riferito ad un‟operazione effettuata in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. 138/2011.

Novità per commercianti al minuto e soggetti equiparati in materia di scorporo dell’IVA:

A decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati diventa obbligatorio l‟utilizzo del “metodo matematico” per determinare l‟IVA da versare in liquidazione periodica o annuale. In altri termini la base imponibile IVA deve essere determinata come segue:

  • i corrispettivi, al lordo dell’imposta, vanno divisi per 121, e moltiplicati per 100;
  • l’arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

Le parcella “pro-forma” emesse dai professionisti
Occorre evidenziare che le parcella “pro-forma” emessa dai professionisti sono documenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’Iva (salvo che presentino tutti gli elementi sostanziali e caratteristici delle fatture, nel qual caso la parcella sarebbe essa stessa da considerare “fattura”). In relazione, dunque, alle parcelle pro forma rilasciate fino al giorno precedente la data di entrata in vigore dell’incremento dell’aliquota al 21% e recanti indicazione dell’aliquota al 20%, se incassate a partire dal 17 settembre 2011 si dovrà procedere alla emissione della fattura definitiva indicando la nuova aliquota del 21%.
Per le note pro forma non ancora incassate alla data del 17 settembre 2011 si ritiene opportuno procedere, laddove possibile, alla sostituzione delle stesse con l‟indicazione della nuova aliquota al fine di evitare errori nell’effettuazione del pagamento da parte del cliente.

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Un pensiero su “IVA 21%”

  1. Più tempo agli operatori economici per regolarizzare le fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota e imposizione al 20% se le fatture sono state emesse anticipatamente o gli acconti sono stati pagati entro il 16 settembre 2011.
    Sono questi due dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45 di oggi che fornisce ulteriori indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, prevista dal Dl 138 del 2011, ed entrata in vigore il 17 settembre.

    Più tempo per correggere gli errori – Per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con particolari complessità tecniche o gestionali, l’Agenzia concede più tempo per regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento.
    Pertanto, i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile possono regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo.
    Invece, i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale possono correggere le fatture emesse entro il mese di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo.

    Aliquota al 20% per fatture anticipate e acconti – La circolare chiarisce che nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento.
    In questo caso l’aumento dell’Iva non si applica agli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 21%. Allo stesso modo, se entro il 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, questa sconta l’aliquota del 20% anche se il bene è stato consegnato o il servizio è stato fornito successivamente a tale data.

    Commercio al minuto, vale solo il metodo matematico – Con l’introduzione della nuova aliquota il metodo matematico per la determinazione dell’imposta da versare diventa l’unico applicabile per i commercianti al minuto. In pratica l’imponibile si determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).

    fonte: http://goo.gl/QcP1z

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