Limite all’uso del contante e nuove regole per gli assegni
Giovedì 3 Aprile 2008 
[aggiornamento del 29 agosto 08]
Le misure d’urgenza introdotte dal DL 112/08 riporta a 12.500 euro la soglia oltre cui non si possono effettuare trasferimenti di contanti, per gli assegni trasferibili e anche per il saldo dei libretti di deposito.
Di fatto, dopo solo 2 mesi, viene abolita la norma che aveva abbassato il limite a 5.000 euro.
Inoltre viene anche eliminato l’obbligo di inserire il proprio codice fiscale nella girata degli assegni trasferibili.
———————————————————————-
(copio un’informativa che un mio amico ha ricevuto dalla sua banca…)
Ti informiamo che dal 30 aprile 2008 entrano in vigore alcune importanti novità, previste dal decreto legislativo n. 231/2007 (Normativa Antiriciclaggio), in tema di:

- Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”.
- Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola “NON TRASFERIBILE”. In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare.
- Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola “NON TRASFERIBILE”, ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L’assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l’assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
- I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all’incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta.
- Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo “a me stesso”, “a me medesimo” o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l’incasso da parte del correntista stesso.
- Eventuali moduli di assegni già in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate.







