La fine delle “dimissioni in bianco”

Finalmente si può dire basta ad una pratica piuttosto diffusa ed alquanto odiosa, messa in atto da datori di lavoro che definire senza scrupoli è poco.
Mi riferisco alle cosiddette “dimissioni in bianco”, che consistono nel presentare al lavoratore, generalmente al momento dell’assunzione dello stesso, un foglio privo di data che riporta una dichiarazione di dimissioni.

Il foglio viene fatto firmare al lavoratore, per poi restare nelle mani del datore di lavoro, che può usufruirne nel momento in cui decide di licenziare il lavoratore. In questo modo vengono fatte passare per volontarie dimissioni che vengono di fatto estorte con l’inganno, generalmente a scapito di categorie deboli: donne giovani (a “rischio” gravidanza), lavoratori stranieri, precari…

Ora la legge 188 del 17 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del ‘8 novembre 2007 pone fine a tutto questo, istituendo degli appositi moduli realizzati secondo direttive definite con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero delle Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione .
I moduli riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione e spazi da compilare a cura del firmatario, destinati all’identificazione della lavoratrice/lavoratore ovvero del prestatrice/prestatore d’opera del datore di lavoro.

I moduli potranno essere utilizzati nei rapporti di lavoro subordinato, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e nei rapporti di collaborazione a progetto, così come nei contratti di lavoro di natura occasionale.
Per garantire la validità degli stessi, i moduli avranno una validità massima di 15 giorni e saranno disponibili (a seguito dell’emanazione di un apposito decreto) sui siti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, oltre che nei patronati e nelle organizzazioni sindacali.

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